Non sono state disposti incarichi di Eq o posizione organizzativa
Le Posizioni organizzative sono attribuite senza ulteriore costo di finanza pubblica ai componenti della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000 la quale stabilisce che “gli Enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.